giovedì 23 luglio 2015

Spiraglio sugli omessi versamenti


Nella crisi di impresa, l'impegno del patrimonio personale dell'imprenditore con la costituzione di garanzie, l'azzeramento del compenso di amministratore e la richiesta di rateazione delle ritenute non versate ancor prima dell'accertamento fiscale e del procedimento penale devono essere attentamente valutate dal giudice di merito ai fini della sussistenza o meno del dolo nel reato di omesso versamento di ritenute. A fornire queste interessanti indicazioni è la Corte di cassazione, sezione III penale con la sentenza 31930 depositata ieri.

    Il rappresentante legale di una srl veniva condannato per aver omesso di versare le ritenute di acconto effettuate per un importo superiore ai 50.000 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. La condanna era confermata dalla Corte di appello.
    Nel ricorso per cassazione l'imprenditore si difendeva lamentando che il giudice di secondo grado aveva omesso l'esame di alcuni elementi particolarmente importanti dai quali sarebbe emersa l'assenza di dolo. In particolare la società era stata investita da un'improvvisa e grave crisi di liquidità a fronte della quale l'amministratore aveva privilegiato il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e dei debiti delle banche rinviando il versamento delle imposte.
    In effetti vi provvedeva poco dopo la prevista scadenza per circa i 2/3 e per la restante parte presentava richiesta di rateazione ancor prima che giungesse la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate. Era poi evidenziato che per fronteggiare la crisi di liquidità l'amministratore aveva impegnato il proprio patrimonio per fornire garanzie agli istituti di credito e si era azzerato il compenso. I giudici di legittimità, pur ricordando che per la commissione del delitto in questione è sufficiente il dolo generico e cioè la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute certificate in un determinato periodo, hanno accolto il ricorso. La sentenza ricorda al riguardo che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta quale causa di esclusione della responsabilità penale a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia la non riferibilità a lui stesso della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'impossibilità di fronteggiare la crisi tramite misure idonee da valutarsi in concreto. In altre parole il contribuente deve dimostrare che non era possibile in alcun modo reperire le risorse necessarie per far fronte al puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le azioni possibili, anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale, e quindi di non esservi riuscito per cause indipendenti dalla propria volontà ed a lui non imputabili
    Nella specie, la Corte di Appello l'aveva condannato senza però esaminare circostanze particolarmente importanti che avrebbero potuto condurre anche a decisioni differenti in quanto rilevanti ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo. In dettaglio era stato documentato, nell'ottica della genesi della crisi dell'azienda, il dissesto patito dalla società ed il ritardo con cui un ufficio pubblico preposto aveva autorizzato la medesima a svolgere un ampliamento della propria attività commerciale.
    Circa invece le condotte tenute dall'imputato era stato dimostrato: a) l'impegno del proprio patrimonio personale a garanzia di finanziamenti richiesti dalla società agli istituti di credito, b) il pagamento delle somme non versate (in parte a rate) ancor prima della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e quindi del procedimento penale; c) il dimezzamento e poi il completo azzeramento del compenso spettante quale amministratore. Poiché l'esame di tali circostanze è determinante per la valutazione dell'elemento soggettivo dell'imputato, il ricorso è stato accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per un nuovo esame della vicenda.
    di Antonio Iorio Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/tributario/2015-07-22/spiraglio-omessi-versamenti---220316.php?uuid=ACUEJzV

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