lunedì 29 settembre 2014

Anche nello stupro possibile l'attenuante per "minore gravità"

Corte di cassazione – Sezione penale – Sentenza 25 settembre 2014 n. 39445

Per la Cassazione c'è stupro e stupro. Anche se la violenza carnale è stata "completa", infatti, l'attenuante prevista per i casi di «minore gravità» - con relativo sconto di pena fino a due terzi - non può escludersi a priori. Secondo i giudici di Piazza Cavour, sentenza 39445/201, dunque, è sempre necessaria una valutazione caso per caso delle ripercussioni, anche sul piano psichico, prodotte sulla vittima, non essendo più possibile basarsi unicamente sulla «tipologia dell'atto».

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2014-09-25/anche-stupro-possibile-attenuante-minore-gravita-185644.php 

Con la riforma della giustizia civile 50mila cause fuori dai tribunali

Oltre 50mila controversie fuori dai tribunali. È questa la prima valutazione d'impatto del decreto legge sulla giustizia civile (n. 132) fatta dallo stesso ministero. Se sia un numero soddisfacente e tale da permettere alla magistratura di aggredire in maniera più intensa l'arretrato e di ridurre la durata delle cause in primo grado è da vedere. Tuttavia, quando ancora non sono noti i contenuti delle correzioni che verranno apportate al testo da parte del Governo per rendere più appetibili le vie alternative di risoluzione delle liti, i numeri sono quelli contenuti nella relazione tecnica depositata in Senato dove ieri l'esame del provvedimento è proseguito con l'audizione delle associazioni forensi.

Nel dettaglio, sul versante della negoziazione assistita, anche se su questo quanto la componente di azzardo della stima è elevata, il ministero della Giustizia ritiene che potranno essere definiti attraverso questa procedura, anche nella sua veste di condizione di procedibilità in alcune aree del contenzioso, circa 35mila controversie. Con un effetto collaterale non proprio irrilevante determinato da una perdita di gettito, da mancato pagamento del contributo unificato, che si aggirerà intorno ai 3 milioni e mezzo.

A queste 35mila controversie destinate a non approdare mai davanti ai giudici se ne aggiungeranno poi altre 17mila. Tanti sono infatti procedimenti di separazione, di divorzio, di cambiamento delle condizioni economiche di entrambi che seguiranno una delle due vie semplificate messa punto dal decreto, una con la presenza necessaria di un avvocato, l'altra davanti all'ufficiale di stato civile. Un numero cui si arriva, spiegano i tecnici di via Arenula, tenendo conto che i procedimenti di separazione e divorzio sopravvenuti in corso d'anno sono circa 80mila, la metà dei quali con figli minori (la presenza di figli minori esclude il ricorso alle vie semplificate). In astratto, quindi, sono circa 40mila i procedimenti che potranno essere interessati dalle novità del decreto legge. Per le stime del ministero 10mila saranno gestiti attraverso la negoziazione assistita, mentre 7mila attraverso l'alternativa davanti all'ufficiale di stato civile.


Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-09-25/con-riforma-giustizia-civile-50mila-cause-fuori-tribunali-111546.php 

mercoledì 24 settembre 2014

Il ritardo nel pagamento del canone autorizza lo sfratto


Il mancato pagamento di una sola rata, o anche il semplice ritardo nel versamento, può giustificare la risoluzione del contratto di locazione se previsto da una clausola risolutiva espressa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 19865/2014, accogliendo il ricorso della società locatrice contro il conduttore di un immobile adibito ad uso commerciale che non aveva ottemperato al pagamento del canone trimestrale



Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 22 settembre 2014 n. 19865 - FONTE guida al diritto

Ingiusta detenzione per vizio formale, riparazione slegata dalla "colpa grave"





Chi ha subito il carcere a causa di un vizio dell'ordine di esecuzione derivante da un difetto di notifica della sentenza ha sempre diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Nessun rilievo ha dunque la condotta processuale dell'imputato – in questo caso contumace - che non può essere considerata rilevante al fine di individuarne una «colpa grave» tale da fargli perdere il diritto al risarcimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 37845/2014