domenica 31 gennaio 2016

Il Tribunale di Bologna torna sul tema dell'immediata operatività del divieto di anatocismo

Anatocismo
29/01/2016

Il Tribunale di Bologna, con Ord. 7 dicembre 2015, ponendosi in motivato dissenso rispetto alla giurisprudenza maggioritaria, ritiene che il divieto di anatocismo risultante dal nuovo testo dell'art. 120 T.U.B. possa dirsi operativo solo a seguito (e nei limiti che verranno tracciati) dall'emananda delibera del CICR.
di Luigi Dentis - Avvocato in Torino e Vice Procuratore Onorario presso la procura della Repubblica di Cuneo
Premessa
Il provvedimento in esame si inserisce nel dibattito innescato dalla nuova formulazione dell'art. 120 T.U.B. così come riformulato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629L. 27 dicembre 2013, n. 147.
L'intento dichiarato del Legislatore, nel porre in essere il richiamato intervento normativo, era quello di vietare la pratica anatocistica, sennonché, in concreto, la terminologia utilizzata ha lasciato spazio ad interpretazioni discordanti, come peraltro testimonia il provvedimento in commento.
L'art. 120 T.U.B., infatti, al comma secondo così dispone: "...il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale..."
Il provvedimento in esame offre un interessante lettura della norma, ma per la complessità delle questioni trattate occorrerà affrontare separatamente le tematiche proposte previo un sintetico inquadramento delle questioni in fatto a monte del ricorso introduttivo.
Il caso di specie
L'ordinanza in commento conclude il giudizio instaurato da una nota Associazione di consumatori che aveva dapprima contestato ad un altrettanto noto Istituto bancario di avere perseverato nel mantenere all'interno della documentazione informativa destinata ai clienti la previsione di interessi anatocistici.
L'Associazione aveva poi rilevato che a seguito di tale contestazione la Banca si era limitata a modificare solo formalmente le clausole contrattuali in contestazione mediante l'indicazione di un regime transitorio nel quale, in attesa dell'adozione della delibera CICR richiamata nell'art. 120 T.U.B., avrebbe comunque proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi (passivi e attivi) secondo i criteri dettati dal CICR stesso nell'anno 2000 e (a detta dell'Istituto ancora in vigore).
Su questi presupposti l'Associazione aveva depositato presso il Tribunale di Bologna un ricorso ai sensi dell'art. 139 del Codice del Consumo con il quale chiedeva un provvedimento che inibisse alla Banca di continuare nella prassi della capitalizzazione degli interessi passivi.
Costituitasi in giudizio la Banca, per contro, aveva contestato le tesi dell'Associazione in particolare osservando che l'art. 120T.U.B. non poteva essere applicato immediatamente in assenza del prescritto intervento del CICR.
Il nuovo testo dell'art. 120 T.U.B. e la sua immediata applicabilità in attesa dell'intervento del CICR
Il Tribunale di Bologna, ponendosi su una linea interpretativa minoritaria in giurisprudenza, ha rigettato il ricorso svolgendo alcune interessanti riflessioni che si proverà a sintetizzare.
È noto, infatti, che una nutrita ed autorevole parte della giurisprudenza di merito ha interpretato l'art. 120 T.U.B. chiarendone l'immediata portata precettiva anche in assenza dell'intervento del CICR (V. Trib. Milano, 25 marzo 20153 aprile 2015 e 1 luglio 2015, Trib. Cuneo 29 giugno 2015 e Trib. Biella 7 luglio 2015, Tribunale di Roma 20 ottobre 2015). Ed in tal senso sembrano militare anche alcuni spunti offerti dalla Suprema Corte che pure non si è ancora pronunciata sulla questione (v.Cass. Civ., 6 maggio 2015, n. 9127).
Per converso va ricordato che esiste una significativa giurisprudenza che, pur minoritaria, ha invece abbracciato la conclusione opposta pur con motivazioni variegate (v. Trib. di Torino, 16 giugno 2015; Trib. di Parma, 30 luglio 2015 e Trib. di Siena 4 agosto 2015).
A fronte di questa contrapposizione è condivisibile l'assunto del Giudice bolognese per il quale il comune denominatore delle pronunce citate (siano esse favorevoli all'immediata applicabilità del divieto di anatocismo o contrarie) è il rilievo per il quale la formulazione adottata dal Legislatore nel riformare l'art. 120 T.U.B. è se non altro infelice.
La previsione, infatti, per la quale gli interessi "periodicamente capitalizzati" non possano produrre ulteriori interessi (che appunto andranno calcolati solo sulla sorte capitale) ha lasciato spazio al dubbio che la norma consenta invece se non altro una prima operazione di capitalizzazione.
E questo aspetto è stato sottolineato in modo chiaro e lineare nel provvedimento in commento.
La Giurisprudenza (si ribadisce, maggioritaria) che ha optato per l'immediata operatività del divieto di anatocismo ha ricavato tale principio sostenendo che la differente terminologia utilizzata alla lettera a) ("conteggio") ed alla lettera b) ("capitalizzazione") sia il portato di una terminologia atecnica tale per cui anche il termine "capitalizzazione" doveva essere inteso quale mero conteggio.
Il Tribunale di Bologna, pur sottolineando l'"ineludibile ambiguità della riformulazione legislativa" ha invece aderito ad una differente lettura della norma stabilendo che l'applicazione di un divieto di anatocismo presuppone comunque l'adozione della prescritta delibera CICR e ciò per le seguenti ragioni:
a) in primo luogo è lo stesso art. 120 T.U.B. a rimandare alla delibera CICR le modalità per la produzione di interessi di tal guisa che l'iter legislativo non potrebbe dirsi perfezionato se non all'atto dell'emanazione della normativa secondaria
b) questa scelta del legislatore sarebbe funzionale applicazione uniforme dei principi stabiliti dalla disciplina generale ad una
c) lasciare ai singoli Istituti di credito il compito di colmare la vacatio adottando in proprio misure per l'applicazione delle disciplina generale comporterebbe il rischio di dare vita a rilevanti disparità di trattamento attesa la "...pluralità di soluzioni ipotizzabili in punto... perimetro di applicazione del divieto nonché periodicità del conteggio e tempo di pagamento degli interessi..."
d) il divieto di anatocismo introdotto dal legislatore è comunque un divieto "regolamentato" ed a ciò è funzionale la delibera del CICR
Chi scrive non condivide in pieno le ragioni poste alla base della decisione in commento ma ritiene doveroso sottolineare come il Tribunale di Bologna abbia posto bene in luce i problemi interpretativi generati da una disciplina che oggettivamente si presta a letture differenti proprio in ragione della terminologia tecnica utilizzata dal Legislatore.
Ed è proprio in una materia come quella bancaria, ormai generatrice di un ampio contenzioso tra Banche e consumatori, che non ci si può più permettere una disciplina oscura e contorta se si vuole restituire al sistema bancario un perimetro certo entro il quale operare ed alla platea dei consumatori diritti agevolmente tutelabili.

Tratto da Il Quotidiano Giuridico