martedì 27 ottobre 2015

LA CASSAZIONE INTERVIENE SULLA COLTIVAZIONE DI MARIJUANA

La coltivazione modesta resta offensiva ma può essere non punibile se il fatto è considerato lieve

La condotta di coltivazione di piante da stupefacente può essere ritenuta inoffensiva soltanto ove la sostanza ricavabile non sia idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile. Peraltro, a fronte di fatti di minore gravità, pur se offensivi, la condotta può essere inquadrata nell’ipotesi di reato autonomo di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr 309/1990, ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, può essere dichiarata non punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del Cp.
La Suprema Corte di Cassazione torna ancora una volta sul controverso tema del trattamento sanzionatorio da riservare alla condotta di coltivazione di piante da stupefacente, allorquando il prodotto della coltivazione, destinato solo all’uso personale del coltivatore, risulti assolutamente modesto quanto a percentuale di principio attivo.
La sentenza recepisce l’impostazione di rigore già seguita dalle sezioni Unite e dalla giurisprudenza prevalente, che qualifica tale condotta come in ogni caso penalmente rilevante, potendosi addivenire a una pronuncia liberatoria, per l’inoffensività in concreto dell’attività, solo allorquando il prodotto della coltivazione risulti totalmente privo di effetto stupefacente, mentre sarebbe senz’altro punibile e non inoffensiva la condotta che consentisse di produrre un qualche principio attivo stupefacente, anche minimale.
Vengono, per l’effetto, richiuse quelle “aperture” rinvenibili in alcune pronunce di legittimità, laddove, approfondendosi il tema degli interessi tutelati dalla disciplina delle sostanze stupefacenti, si era inteso in senso più estensivo il concetto di offensività della condotta, pervenendo o ratificando una pronuncia liberatoria relativamente a condotte di coltivazione di poche piantine, destinate ovviamente all’uso personale, in grado di produrre stupefacente avente solo un qualche, modesto, effetto drogante.
La decisione, peraltro, pur nella rilevata prospettiva di chiusura, si fa apprezzare perché, a fronte di queste ipotesi, qualificate da una modestissima quantità di principio attivo stupefacente, nel ribadirne la rilevanza penale, perché comunque ritenute offensive, sottolinea la possibilità di inquadrarle, in quanto fatti di minore gravità, nell’ipotesi di reato autonomo di cui al comma 5 dell’articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990, ovvero, addirittura, in presenza delle condizioni di legge, di dichiararle non punibili per la ricorrenza del fatto di particolare tenuità ai sensi dell’articolo 131-bis del Cp.
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 7 luglio-22 settembre 2015 n. 38364

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