martedì 10 gennaio 2017

La dipendenza dall’alcool del coniuge giustifica l’addebito della separazione


Il protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, costituisce, in base ad una presunzione confermata dall’esperienza medica e sociale, la causa dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall'alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva.
a cura della Redazione Wolters Kluwer
A.M.M. ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dal proprio marito, con addebito a quest'ultimo. Parte attrice ha chiesto, inoltre, l'affido condiviso del figlio (allora minorenne), con domiciliazione prevalente presso la madre e la condanna del M. a contribuire al suo mantenimento e a quello del figlio.
A fondamento della domanda di addebito A.M.M. ha affermato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della mancata contribuzione morale e materiale alla vita familiare da parte del marito, dedito all'abuso di bevande alcooliche.
Si è costituito in giudizio M.M., aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi a quella di addebito e di riconoscimento di un assegno per il mantenimento della moglie.
Il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi; ha posto a carico del M. l'obbligo di versare al figlio la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento e a carico di entrambi i genitori in pari quota le spese straordinarie (quali le spese mediche, scolastiche, sportive); ha compensato le spese di lite nella misura di un terzo con carico della quota residua al M.
Il Tribunale ha respinto la domanda di addebito rilevando che l'abuso di bevande alcoliche da parte del M. era iniziato molti anni prima rispetto al ricorso per separazione e di conseguenza che tale condizione del M. non poteva costituire di per sé un presupposto sufficiente per attribuirgli l'addebito della separazione.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello proposto dalla M. e, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato l'addebito della separazione al marito, ritenendo che l'abuso di bevande alcoliche da parte del M., seppur risalente nel tempo, non meritava di venir svalutato. Il fatto che la moglie, nonostante l'abuso di sostanze alcoliche da parte del marito, abbia atteso un considerevole lasso di tempo prima di presentare domanda di separazione non può privare tale patologia della sua valenza devastante sui rapporti coniugali. La Suprema Corte ha respinto il ricorso.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato che i motivi di ricorso si fondano sostanzialmente su una diversa configurazione della causa della intollerabilità per la M. della prosecuzione della relazione coniugale. Si tratta quindi di una valutazione che attiene al merito della controversia. Se per il Tribunale l'apparire dell'alcolismo avrebbe dovuto comportare una immediata reazione e/o una rottura del rapporto per potere essere considerato come la causa della separazione, per la Corte di appello, invece, è proprio il protrarsi nel tempo dell'alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire la causa dell'intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall'alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all'aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva.
Si tratta di una presunzione che trova la sua conferma nell'esperienza medica e sociale e che il ricorrente censura per il solo fatto di costituire una presunzione senza indicare quali fatti (che dovrebbero smentire tali circostanze gravi e ricorrenti) siano stati oggetto di mancato esame da parte della Corte di appello.
Il ricorso può pertanto ritenersi inammissibile e comunque infondato.
Esito del ricorso
Rigetto
Riferimenti normativi

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