giovedì 16 luglio 2015

Lavoratore con handicap: licenziamento illegittimo con il rifiuto a operare in altra sede


Illegittimo il licenziamento della lavoratrice con handicap - quando venga meno lo specifico settore nella società - e l'azienda non provveda a reintegrarla nella medesima sede. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 14829/2015 . 


La vicenda - La Corte si è trovata alle prese con una vicenda piuttosto complessa che ha visto come protagonista una lavoratrice presso una nota società di consegne che si era vista allontanare dall'impresa per ben due volte. La prima perché l'azienda contestava l'inesistenza presso la sede lavorativa della dipendente di analoga figura professionale da ricoprire. Di qui in primo grado era stata dichiarata l'illegittimità della misura in quanto poteva essere collocata in altra sede. Così l'azienda aveva disposto in prima battuta il trasferimento della lavoratrice con handicap presso la filiale di Milano. A questa scelta la dipendente si era opposta per ovvi motivi logistici. Ma non è tutto. L'azienda aveva accolto la richiesta del prestatore di rimanere a Roma ma l'aveva collocata in una filiale distante più di quaranta chilometri dalla propria abitazione. Di qui il rifiuto della dipendente di recarsi presso il luogo di lavoro, e l'irrogazione di due sanzioni disciplinari con le quali veniva ancora contestato il licenziamento. 
La Corte d’appello - I giudici di secondo grado hanno eccepito la nullità della misura perché la lavoratrice, pur di rimanere nella propria sede iniziale e venire al tempo stesso incontro al proprio datore, si era detta disponibile a eseguire lavori anche di livello superiore. Peraltro lo stesso giudice di merito aveva accertato mediante apposita istruttoria che lo spostamento avrebbe comportato alla lavoratrice un eccessivo aggravio per raggiungere la nuova sede a cui era stata assegnata. 
Conclusioni - La Cassazione si è pienamente adeguata alle decisioni dei precedenti gradi ritenendo che sebbene il trasferimento e il licenziamento siano due misure diverse tra loro, tuttavia nel caso specifico e ragionando in particolare sulle condizioni fisiche del prestatore, finivano per intrecciarsi e recare gravi danni al lavoratore. Altro che licenziamento dunque. La Cassazione ha così rigettato le richieste della società di vedersi legittimare l'operato con obbligo di reintegra presso la sede iniziale in una posizione che l'azienda avrebbe dovuto concordare con il proprio dipendente.
Fonte: Quotidiano Diritto: Il sole 24 ore - di Giampaolo Piagnerelli

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