mercoledì 15 ottobre 2014

Social network, è reato creare un falso profilo con nome e foto altrui

Social network, è reato creare un falso profilo con nome e foto altrui

Andrea Alberto Moramarco

Integra il reato di sostituzione di persona, ai sensi dell'articolo 494 del codice penale , la condotta di colui che crei un account su un social network, usando delle foto di una persona del tutto inconsapevole, ed utilizzi il profilo creato per comunicare con altri iscritti e per condividere materiale in rete. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 25774/2014 .

La vicenda
 - Un ragazzo creava su un noto social network un falso account utilizzando il nome e l'immagine di un'altra persona, descrivendo il falso titolare del profilo in maniera fittizia e volgare, inducendo così in errore gli altri utenti che comunicavano con lui attraverso la chat. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano condannato l'imputato per il delitto di sostituzione di persona, ritenendo sussistenti tutti gli elementi della fattispecie, dall'attribuzione della diversa identità al danno arrecato all'immagine della vittima.

Le motivazioni
 - In seguito al ricorso, la Cassazione conferma le sentenze di merito ritenendo che la condotta incriminata abbia procurato un vantaggio all'utilizzatore del profilo, consistente nella possibilità di "chattare" con altre persone, e un danno all'immagine e alla dignità della vittima. I giudici ricordano i precedenti casi del fenomeno di sostituzione di persona e comunicazione attraverso posta elettronica e social network e ritengono, semplicemente, che l'utilizzo dell'effige altrui, nonché la descrizione di un profilo poco lusinghiero «consente di riconoscere, oltre all'intento di conseguire un vantaggio non patrimoniale, quello di recare un danno all'altrui reputazione, intesa come l'immagine di sé presso gli altri».

Fonte: Il Quotidiano del Diritto - Andrea alberto Moramarco

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