lunedì 20 ottobre 2014

È colpa del datore se l'operaio cade dalla scala dimenticata da ter

SICUREZZA LAVORO

Corte di cassazione - sezione IV penale - sentenza 17 ottobre 2014 n. 43459

Responsabilità penale per il datore che non elimini attrezzature pericolose per i lavoratori. Il principio vale anche se lo strumento che ha causato l'infortunio sia stato lasciato dalla precedente società andata via. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 43459/2014
I fatti. Alla base della vicenda un operaio che salito su una scala era caduto a terra riportando fratture in diverse parti del corpo. Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il legale rappresentante responsabile di lesione personali (ex articolo 590, commi 1, 2 e 3 del codice penale). La decisione veniva confermata dalla Corte di appello (sentenza 18 maggio 2012). Di qui l'appello dell'imputato in Cassazione. Tra i vari motivi d'impugnazione la mancata concessione del patteggiamento. Sul punto i giudici di merito avevano considerato la gravità del fatto e il grado della colpa e non avevano preso in considerazione la sua incensuratezza e l'occasionalità dell'evento. I Supremi giudici adeguandosi alle sentenze di merito hanno riconosciuto in pieno la responsabilità del legale mrappresentante. 
Modalità dell’infortunio. Questo perchè l'operaio si era infortunato salendo su una scala che non rispettava la normativa antinfortunistica non avendo il mezzo dispositivi antisdrucciolevoli nonchè ganci di trattenuta. E a poco è interessato che la scala si trovasse in quel posto per caso e che quindi l'operaio se ne fosse servito senza chiedere nulla. In questo caso il legale rappresentante avrebbe dovuto verificare che nella struttura fossero presenti mezzi a norma anche se (come nel caso) appartenessero alla precedente azienda da poco andata via. 
Conclusioni. Il fatto che l'operaio infortunato, pur risalendo al medesimo una condotta imprudente e avventata (che comunque il datore di lavoro è tenuto a scongiurare in ottemperanza alle norme di prevenzione antinfortunistica), avesse usato la prima scala esistente a portata di mano senza averne cercata un'altra più sicura per assolvere alle proprie mansioni, non integrava comportamento anomalo o imprevedibile od ontologicamente avulso dalle incombenze allo stesso demandate nell'azienda. Di qui il riconoscimento anche in sede di legittimità della responsabilità del datore.
fonte: | 17/10/2014 - Guida al diritto

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