Lavoro irregolare, l'irrogazione della sanzione pecuniaria non richiede l’onere di dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro
In materia di lavoro irregolare, l’irrogazione della sanzione pecuniaria
prevista dall'art. 3, co. 3, D.L.12/2002 (conv. in L. 73/2002) non richiede, da
parte dell'Amministrazione, alcun onere di dimostrare l'effettiva durata del
rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento
dell'esecuzione di prestazione lavorativa da parte di soggetto che non risulti
da scritture o da altra documentazione obbligatoria. Lo ha affermato la Corte di
Cassazione con la sentenza 7 agosto 2013 n. 14370. Nel verbale ispettivo viene
dato conto unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al momento
dell'accesso in azienda. Il documento, come precisato, non è finalizzato ad
individuare la durata dell'illecito ai fini della sanzione amministrativa
pecuniaria, essendo sufficiente il riscontro che la prestazione di lavoro sia stata
eseguita da parte del soggetto non documentabile da scritture obbligatorie. Sul
datore di lavoro incombe invece l’onere specifico di dimostrare l'effettiva
durata della prestazione lavorativa per evitare che l'entità della sanzione
pecuniaria sia determinata exlege, "per il periodo compreso
tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.
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