lunedì 20 maggio 2013

La dichiarazione di addebito invalida il precedente accordo patrimoniale tra i coniugi


Il patto siglato tra i coniugi al termine di un periodo di crisi matrimoniale per regolare i loro rapporti economici non può essere considerato vincolante in sede di separazione nel caso in cui si sia in presenza di una dichiarazione di addebito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10718 di oggi, spiegando che “la dichiarazione di addebito e le conseguenze patrimoniali ad esse ex lege riconducibili (articolo 156, primo e terzo comma Cc) inducono ad escluderne radicalmente la vincolatività”.

I giudici della Suprema corte hanno, invece, accolto il ricorso della moglie in merito alla richiesta dell’assegno alimentare, precedentemente bocciata in appello perché tardiva. Per la Cassazione, infatti, tale domanda “costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Si tratta pertanto di una domanda ammissibile, ancorché formulata, in conseguenza della dichiarazione di addebito per la prima volta in appello che non può essere qualificata come nuova ai sensi dell’articolo 345 Cpc, considerata anche la natura degli interessi ad essa sottostanti”.

Corte di cassazione - Sezione I civile - sentenza 8 maggio 2031 n. 10718

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