giovedì 4 aprile 2013

MEDIAZIONE. Con le nuove risoluzioni europee sulla mediazione definizioni rapide e a basso costo

Marina Castellaneta (Guida al Diritto) 27 marzo 2013 La risoluzione alternativa delle controversie in Europa non è decollata. Malgrado gli atti Ue messi sul tappeto, gli Stati membri hanno frapposto ostacoli alla diffusione di meccanismi extraprocessuali. E questo soprattutto, ma non solo, con riguardo alle controversie transfrontaliere. Per superare le disparità tra Stati membri e assicurare ai consumatori la possibilità di ricorrere amezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo, il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 12 marzo 2013, ha approvato la risoluzione sulla proposta di direttiva relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento n. 2006/2004 e della direttiva n. 2009/22 (direttiva sull’Adr per i consumatori), che dovrebbe entrare in vigore entro 24 mesi. La risoluzione, approvata con 617 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti, che contiene la posizione assunta dagli eurodeputati in prima lettura, spiana quindi la strada a un rafforzamento degli strumenti Ue in materia di Adr. La nuova direttiva, che dovrà essere approvata dal Consiglio Ue dopo il via libera del Parlamento, punta a rendere disponibile il sistema Adr per ogni controversia sia essa nazionale o transfrontaliera. L’ambito di applicazione - La direttiva sarà applicata a ogni controversia tra consumatori e professionisti «concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi sia online sia offline». Sono definiti consumatori le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nella propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre professionista è considerata ogni persona fisica o giuridica che, «indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto» (articolo 4). La direttiva fa salva l’applicazione della n. 2008/52 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, recepita in Italia con il Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010, dichiarato in parte incostituzionale con riguardo all’articolo 5, comma 1, a causa dell’eccesso di delega rispetto a quella concessa dal Parlamento con l’articolo 60 della legge 69/2009. Il nuovo testo sarà applicabile a ogni organismo Adr «istituito su base permanente». Vediamo le esclusioni - Restano fuori le procedure relative a sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da professionisti o in cui imeccanismi siano retribuiti esclusivamente dai professionisti, le controversie relative ai servizi economici di interesse generale, quelle tra professionisti, le controversie che vedono la presentazione di un reclamo da un professionista, quei sistemi che conducono a una negoziazione diretta tra consumatori e professionista, ai tentativi del giudice per comporre la controversia nel corso di un procedimento giudiziario, ai servizi di assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti, agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua. Per quanto riguarda i rapporti tra sistemi alternativi su base volontaria e quelli invece considerati obbligatori sul piano nazionale, la direttiva stabilisce che gli Stati possano prevedere l’obbligatorietà del ricorso alle procedure alternative di soluzione delle controversie «a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario », garantendo così la piena realizzazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, la direttiva lascia discrezionalità agli Stati nella scelta sull’introduzione o sul mantenimento di procedure di Adr relative a reclami collettivi. Sul fronte Ue, il Parlamento ritiene invece opportuno procedere prima all’acquisizione di una valutazione di impatto per arrivare all’adozione di un atto sulla composizione extragiudiziale di reclami collettivi.

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