Blog dell'Avvocato Francesco Murru, giurista d'impresa, Business Lawyer e mediatore professionale in Bologna, Ravenna e Shenyang (Cina)
lunedì 29 aprile 2013
Italia seconda in Ue per pressione fiscale
FISCO
LAVORO: Italia seconda in Ue per pressione fiscale - 29 aprile 2013. La pressione fiscale sul lavoro in Italia nel 2011 è stata del 42,3%, un po’ in calo rispetto al 2010 (42,7%). Il dato è stato reso noto nel rapporto Eurostat sull'evoluzione della fiscalità in Europa nel 2011, e pone il nostro paese al secondo posto tra i 27 superato solo dal Belgio (42,8%) con cui condivideva il primato nell'anno precedente. Tra i grandi paesi europei il carico totale di imposte sul lavoro dipendente è il seguente: in Francia è al 38,6%, in Germania al 37,1%, in Spagna al 33,2%, nel Regno Unito al 26,0%.
martedì 9 aprile 2013
Infortuni sul lavoro, grava sul datore il maggior danno non liquidato dall’Inail

giovedì 4 aprile 2013
È stupro se la vittima dice sì e poi ci ripensa
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 3 aprile 2013 n. 15334
03 aprile 2013.
GD Giuris.Lex 24 del 04-04-2013 - RASSEGNA LEX 24- PENALE.
"Integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento o della non condivisione della modalità di consumazione del rapporto". La Cassazione, con la sentenza 15334/2013, torna, condannando in via definitiva un ventenne piemontese, su un argomento affrontato con esiti diversi. "Il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità".
La pronuncia della Cassazione si riferisce al caso di un ventitrenne della provincia di Novara, condannato a 3 anni e sei mesi per stalking, per aver perseguitato, minacciato e molestato la sua ex fidanza (all'epoca minorenne), e violenza sessuale perché con violenza, minaccia e imbavagliandola, l'ha costretta a rapporti sessuali "estremamente violenti".
Il ragazzo aveva tra l'altro imposto alla ragazzina pratiche sadiche, sotto la minaccia di diffondere foto che la ritraevano mentre compiva atti sessuali. Il giovane era quindi stato condannato dal Tribunale di Novara e poi dalla Corte d'Appello di Torino. Nel ricorso in Cassazione la difesa ha sostenuto che "trattandosi di un rapporto sadomaso, non si potrebbe ritenere che in ogni momento l'imputato avesse l'obbligo di verificare la persistenza del consenso".
La Terza sezione penale, che ha bocciato i motivi di ricorso, concordando con i giudici di merito, ha sottolineato che la ragazza "pur avendo prestato il proprio consenso ad alcuni rapporti, ha manifestato un esplicito dissenso alla successive pratiche estreme poste in essere dall'imputato. Di conseguenza la responsabilità dell'imputato è stata correttamente ritenuta sussistente".
MEDIAZIONE. Con le nuove risoluzioni europee sulla mediazione definizioni rapide e a basso costo
Marina Castellaneta (Guida al Diritto) 27 marzo 2013
La risoluzione alternativa delle controversie in Europa non è decollata. Malgrado gli atti Ue messi sul tappeto, gli Stati membri hanno frapposto ostacoli alla diffusione di meccanismi extraprocessuali. E questo soprattutto, ma non solo, con riguardo alle controversie transfrontaliere. Per superare le disparità tra Stati membri e assicurare ai consumatori la possibilità di ricorrere amezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo, il Parlamento europeo, nella seduta plenaria del 12 marzo 2013, ha approvato la risoluzione sulla proposta di direttiva relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento n. 2006/2004 e della direttiva n. 2009/22 (direttiva sull’Adr per i consumatori), che dovrebbe entrare in vigore entro 24 mesi. La risoluzione, approvata con 617 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti, che contiene la posizione assunta dagli eurodeputati in prima lettura, spiana quindi la strada a un rafforzamento degli strumenti Ue in materia di Adr. La nuova direttiva, che dovrà essere approvata dal Consiglio Ue dopo il via libera del Parlamento, punta a rendere disponibile il sistema Adr per ogni controversia sia essa nazionale o transfrontaliera.
L’ambito di applicazione - La direttiva sarà applicata a ogni controversia tra consumatori e professionisti «concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi sia online sia offline». Sono definiti consumatori le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nella propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre professionista è considerata ogni persona fisica o giuridica che, «indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto» (articolo 4). La direttiva fa salva l’applicazione della n. 2008/52 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, recepita in Italia con il Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010, dichiarato in parte incostituzionale con riguardo all’articolo 5, comma 1, a causa dell’eccesso di delega rispetto a quella concessa dal Parlamento con l’articolo 60 della legge 69/2009. Il nuovo testo sarà applicabile a ogni organismo Adr «istituito su base permanente».
Vediamo le esclusioni - Restano fuori le procedure relative a sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da professionisti o in cui imeccanismi siano retribuiti esclusivamente dai professionisti, le controversie relative ai servizi economici di interesse generale, quelle tra professionisti, le controversie che vedono la presentazione di un reclamo da un professionista, quei sistemi che conducono a una negoziazione diretta tra consumatori e professionista, ai tentativi del giudice per comporre la controversia nel corso di un procedimento giudiziario, ai servizi di assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti, agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua. Per quanto riguarda i rapporti tra sistemi alternativi su base volontaria e quelli invece considerati obbligatori sul piano nazionale, la direttiva stabilisce che gli Stati possano prevedere l’obbligatorietà del ricorso alle procedure alternative di soluzione delle controversie «a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario », garantendo così la piena realizzazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che assicura il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, la direttiva lascia discrezionalità agli Stati nella scelta sull’introduzione o sul mantenimento di procedure di Adr relative a reclami collettivi. Sul fronte Ue, il Parlamento ritiene invece opportuno procedere prima all’acquisizione di una valutazione di impatto per arrivare all’adozione di un atto sulla composizione extragiudiziale di reclami collettivi.
Lavoro accessorio, la dichiarazione preventiva di inizio prestazione in caso di utilizzo di voucher cartacei dovrà essere effettuata direttamente all’Inps
Pubblicato in Prassi amministrativa il 03/04/2013
Lilla Laperuta
L’Inps, nella circolare n. 49 del 29 marzo 2013, ha riepilogato tutte le novità intercorse in tema di lavoro occasionale accessorio, tenuto conto in particolare delle modifiche introdotte dalla L. 92/2012 e dalla L. 134/2012, nonché dei chiarimenti contenuti nelle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro.
Il primo comma dell’articolo 70 D.Lgs. 276/2003, alla luce delle citate modifiche, indica come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale
riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.
Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.
Considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante, segnala l’Inps, l’acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Per quanto riguarda le modalità di contatto per effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività, che attualmente sono differenziate a seconda del canale di acquisto dei buoni lavoro, l’Inps anticipa che, a seguito di un accordo Inail-Inps la dichiarazione preventiva di inizio prestazione in caso di utilizzo di voucher cartacei non potrà più essere effettuata via fax all’Inail, ma direttamente all’Inps attraverso i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede).
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